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Decreto 26 aprile 1995 n.56
Ratifica Decreto 1 febbraio 1995 n. 11 "Riconoscimento giuridico Ordine
Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino"
Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato in data 26 aprile 1995 il Decreto Reggenziale 1 febbraio 1995 n. 11 apportando emendamenti, per cui il testo definitivo del Decreto è il seguente:
Noi
Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l'art. 54 della Legge
20 febbraio 1991 n. 28;
Vista la delibera del Congresso di Stato n. 70 del 9 gennaio 1995;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Articolo Unico
Ai sensi dell'art. 54 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28, è accordato
il riconoscimento giuridico all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica
di San Marino, retto dallo Statuto che si allega al presente decreto.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 1995/1694 d.F.R.
I
CAPITANI REGGENTI
Marino Bollini - Settimio Lonfernini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLIAFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO
E STATUTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E NOTAI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE
OGGETTO DELLA PROFESSIONE
-
Art. 1 -
(Costituzione dell'Ordine ed istituzione dell'Albo)
E' costituito l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino,
ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni
ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio
1991, n. 28.
Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine i laureati in Giurisprudenza che
abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
e notaio e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal
presente Statuto.
E' istituito l'albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, le
cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio
1991, n. 28.
Hanno diritto di essere iscritti all'Albo gli avvocati e notai già iscritti
all'Ordine che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal
presente Statuto.
-
Art. 2 -
(Sede)
L'Ordine degli Avvocati e Notai ha sede nella Repubblica di San Marino presso
il Tribunale Commissariale Civile e Penale.
L'Albo degli Avvocati e Notai è tenuto dall'Ordine degli Avvocati e Notai
a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 febbraio 1991, n.
28.
-
Art. 3 -
(Scopi)
L'Ordine degli Avvocati e Notai, nella piena autonomia sancita dalla Legge 20
febbraio 1991, n. 28, che disciplina le libere professioni, non ha alcun fine
di lucro e si propone di:
a) dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente,
le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di
avvocato e notaio;
b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
d) vigilare sullo svolgimento della professione forense e notarile, al fine
di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su
quello scientifico e tecnico, della professione forense e notarile;
f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.
-
Art. 4 -
(Oggetto della professione)
L'avvocato e notaio esplica la propria attività professionale nell'ambito
dell'oggetto che è definito come segue:
a) nell'esercizio delle funzioni di Notaio egli attribuisce pubblica fede a
quanto attesta o certifica di aver personalmente eseguito o essere avvenuto
in sua presenza; pertanto, a titolo meramente esemplificativo, riceve gli atti
tra vivi e di ultima volontà, conserva gli atti da lui stesso rogati
e quelli ricevuti in deposito, rilascia copie conformi, certificati ed estratti
e svolge tutte le altre funzioni attribuite agli dalla legge e dalla consuetudine,
rivestendo sempre, nell'esercizio ditali funzioni, la qualifica di pubblico
ufficiale;
b) nell'esercizio delle funzioni di Avvocato egli rappresenta, assiste e difende
le parti in qualunque stato e grado del giudizio, civile, penale, amministrativo
o fiscale, sia in sede giudiziaria, anche di conciliazione, che in sede arbitrale,
svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che
stragiudiziale, in ogni branca del diritto e può assumere incarichi di
curatore o procuratore in procedure concorsuali o di liquidazione ed ogni altro
incarico giudiziale rientrante nelle sue competenze.
TITOLO II
ISCRIZIONI ALL'ORDINE E ALL'ALBO
-
Art. 5 -
(Iscrizione all'Ordine)
L'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Notai è disposta dal Consiglio
dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati
i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.
L'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Notai è subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità
di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
b) avere residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica di
San Marino;
c) godere dei diritti civili;
d) aver conseguito la laurea in giurisprudenza conferita da Università
della Repubblica di San Marino o da altra Università i cui titoli di
laurea siano riconosciuti dalla Repubblica;
e) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al successivo
art. 7.
Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti
nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.
L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti
previsti nel secondo comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto
quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti comprovanti il riacquisto
dei requisiti medesimi.
-
Art. 6-
(Iscrizione all'Albo)
L'iscrizione all'Albo degli Avvocati e Notai, alla quale consegue il diritto
di esercitare la libera professione di Avvocato e Notaio, è disposta
dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere
allegati:
a) i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità
di cui al comma che segue;
b) un documento comprovante la stipula di polizza assicurativa sulla responsabilità
civile verso i terzi derivante dall'attività professionale, per massimali
non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio dell'Ordine.
L'iscrizione all'Albo, e conseguentemente l'esercizio della professione di avvocato
e notaio, sono incompatibili con:
a) qualsiasi altra professione svolta in modo continuativo ed in via principale;
b) la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone,
fatta eccezione per le società fra professionisti;
c) la titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale,
artigianale, commerciale o agricola;
d) la qualità di dipendente pubblico o privato o di pensionato.
Sono eccettuati dall'incompatibilità di cui alla precedente lettera d)
i professori ed i ricercatori delle Università e degli altri Istituti
Superiori di grado universitario aventi rapporto di lavoro a tempo parziale,
l'insegnante di diritto del Liceo, l'Avvocato d'Ufficio ed il Giudice Conciliatore.
Non possono inoltre iscriversi all'Albo ed esercitare la libera professione
di avvocato e notaio coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie in qualità
di Magistrati, così come previsto dalla Legge 28 ottobre 1992, n. 83,
qualora non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione delle
funzioni; tale incompatibilità temporanea non colpisce coloro che abbiano
svolto le funzioni di Giudice Conciliatore e di Uditore Commissariale, nonché
coloro che, fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,
abbiano svolto le funzioni di Procuratore del Fisco.
L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, il diritto di esercitare la libera
professione di Avvocato e Notaio sono sospesi di diritto per chi è chiamato
a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità
con qualsiasi attività professionale.
L'iscrizione all'Albo e, conseguentemente, l'esercizio della libera professione
sono subordinate alla prestazione di un giuramento, da rendersi di fronte al
Deputato alla Giustizia e al Presidente del Consiglio dell'Ordine, col quale
l'iscrivendo si impegni a svolgere la professione di avvocato e notaio con onestà,
lealtà e correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle norme
deontologiche in particolare.
-
Art. 7 -
(Abilitazione)
L'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e Notaio è
concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame
dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991,
n. 28.
I membri della Commissione Esaminatrice debbono essere scelti tra i laureati
in giurisprudenza che per almeno 5 anni abbiano esercitato nella Repubblica
di San Marino le funzioni di Giudice o la professione di Avvocato e Notaio.
Il Congresso di Stato, il Deputato alla Giustizia ed il Consiglio dell'Ordine,
oltre ai membri effettivi, nominano altrettanti supplenti cui compete la funzione
di sostituire i membri effettivi che, per qualunque motivo, si trovino nell'impossibilità
di prendere parte alle operazioni d'esame.
Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda
al Consiglio dell'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 e l'espletamento del tirocinio
professionale previsto dall'art. 8 del presente Statuto.
L'esame ha carattere teorico e pratico comportando la verifica delle conoscenze
acquisite nel corso della formazione nonché delle attitudini dimostrate
nel periodo di pratica.
L'esaminando dovrà sostenere due prove scritte, articolate nel modo che
segue:
a) una, riguardante prevalentemente l'attività di avvocato, costituita
da uno o più temi vertenti sulle seguenti materie:
- diritto e procedura civile;
- diritto e procedura penale;
- diritto amministrativo;
b) una seconda, riguardante prevalentemente l'attività notarile, costituita
da uno o più temi vertenti sulla redazione di atti notarili.
Il candidato è tenuto altresì a sostenere una prova orale sulle
seguenti materie:
- diritto costituzionale
- diritto e procedura civile (diritto comune)
- diritto e procedura penale
- diritto amministrativo.
Almeno quattro mesi prima della data fissata per lo svolgimento della sessione
d'esame la Commissione esaminatrice è tenuta a pubblicare il programma
analitico delle materie d'esame in modo da specificare quali parti delle discipline
siano oggetto della prova.
L'esame ha cadenza semestrale e si svolge fra il 10 ed il 20 dei mesi di giugno
e di dicembre di ciascun anno; all'esame sono ammessi solamente coloro che ne
abbiano fatto domanda rispettivamente entro il 31 maggio ed il 30 novembre.
Onde evitare dubbi sull'imparzialità dei commissari, la loro nomina è
effettuata, eventualmente sotto forma di semplice conferma, per ogni sessione
di esami.
Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad emettere un regolamento che detti
una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi
nell'espletamento delle operazioni d'esame.
-
Art. 8 -
(Tirocinio)
Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione
al Consiglio dell'Ordine; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), c)
e d).
Il tirocinio è articolato e deve essere espletato nel modo che segue:
1. svolgimento di un periodo di pratica presso uno studio legale e notarile
della durata di ventiquattro mesi;
2. assistenza ad un numero minimo di trenta udienze in cause civili, trenta
udienze in cause penali, dieci udienze in cause amministrative;
3. frequenza dei corsi teorico-pratici organizzati annualmente dall'Istituto
Giuridico con la collaborazione dell'Ordine.
Gli attestati comprovanti l'espletamento della pratica di cui al punto 1) del
comma che precede sono rilasciati dai titolari degli studi legali-notarili,
i quali hanno l'obbligo di accettare almeno un tirocinante; la regolamentazione
delle modalità del tirocinio sarà stabilita dal Consiglio dell'Ordine.
Gli attestati comprovanti l'assistenza alle udienze di cui al punto 2) sono
rilasciati dai Giudici residenti in Repubblica. Gli attestati comprovanti la
frequenza dei corsi di cui al punto 3) sono rilasciati dall'Istituto Giuridico.
I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal
Consiglio dell'Ordine, che provvederà al suo aggiornamento con cadenza
almeno trimestrale.
I praticanti, regolarmente iscritti all'apposito Registro e che non versino
in alcuna delle incompatibilità previste nell'art. 6, dopo 12 mesi di
effettivo espletamento del tirocinio, possono patrocinare le controversie innanzi
al Giudice Conciliatore e occuparsi stragiudizialmente di questioni che non
superino per valore la competenza di quest'ultimo Giudice.
Al completamento del tirocinio professionale i praticanti possono sostenere
l'esame di abilitazione di cui al precedente art. 7.
Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza
dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti.
TITOLO
III
REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO
-
Art. 9 -
(Doveri generali)
Ciascun iscritto all'Ordine, anche al di fuori dell'esercizio della professione
di avvocato e notaio, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al
decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue
funzioni.
CAPO I
DOVERI DELL'AVVOCATO
SEZIONE I
DOVERI DELL'AVVOCATO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
-
Art. 10 -
(Doveri)
L'Avvocato, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve:
a) svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità
morale e correttezza;
b) svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli,
se richiesto, tutte le informazioni sull'attività in corso;
c) adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente
la propria preparazione professionale;
d) conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque
la riservatezza sugli affari trattati;
e) mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;
f) prestare la propria attività difensiva quando ne sia richiesto dagli
Organi Giudiziari in base alle leggi vigenti;
g) evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;
h) rispettare ed applicare la legislazione vigente in materia di onorari per
le proprie prestazioni professionali;
i) rispettare le norme deontologiche degli ordini forensi di altri stati quando
si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri stati o quando entri in
contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente
statuto o con norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese.
-
Art. 11 -
(Divieti)
E' fatto divieto all'avvocato:
a) di pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;
b) di accaparrare la clientela offrendo prestazioni professionali a mezzo agenzie
o procacciatori;
c) di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio
e nell'attività professionale, indipendentemente dall'integrazione di
una condotta illecita civilmente o penalmente;
d) di minacciare alla controparte azioni od iniziative del tutto sproporzionate
e vessatone;
e) di convenire il patto di quota lite;
f) di assistere parti che abbiano interessi contrapposti;
g) di prestare la propria opera in controversie, anche se deferite alla decisione
di arbitri, nelle quali possano essere usati come prove atti da lui rogati o
autenticati nell'esercizio dell'attività notarile o si discuta della
validità ditali atti.
SEZIONE
II
DOVERI DELL'AVVOCATO NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
-
Art. 12 -
(Comportamento)
Al fine di rendere più sereno e corretto lo svolgimento dell'attività
professionale, l'avvocato deve mantenere sempre nei rapporti con i colleghi
un comportamento ispirato alla lealtà ed al rispetto.
L'avvocato deve comunque tenere sempre rigorosamente riservati i rapporti professionali
avuti coi colleghi.
-
Art. 13 -
(Contatti con la controparte)
Sia nell'attività giudiziale che in quella stragiudiziale, l'avvocato
non può mettersi in contatto con la controparte se questa è assistita
da altro legale.
In particolare la corrispondenza deve essere inviata al legale della controparte,
salvo casi eccezionali in cui comunque quest'ultimo deve essere informato con
invio per conoscenza della missiva.
-
Art. 14 -
Divieto di apprezzamenti negativi)
E' fatto divieto all'avvocato di esprimere apprezzamenti di carattere negativo
sui colleghi, al fine di sviare la clientela.
SEZIONE
III
DOVERI DELL'AVVOCATO NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI GIUDIZIARI
-
Art. 15 -
(Rapporti coi Magistrati)
I rapporti con i Magistrati devono essere improntati alla dignità ed
al rispetto quali si convengono alle rispettive funzioni.
-
Art. 16 -
(Rapporti col personale dell'Amministrazione)
I rapporti con il personale della pubblica amministrazione debbono essere improntati
a reciproco rispetto.
-
Art. 17 -
(Divieto di testimonianza)
E' fatto divieto all'avvocato di deporre come testimone su fatti appresi o su
atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività
professionale.
CAPO
II
DOVERI DEL NOTAIO
-
Art. 18 -
(Correttezza)
Il Notaio esercita le proprie funzioni in qualità di pubblico ufficiale
secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
-
Art. 19 -
(Doveri)
Il Notaio nell'esercizio delle proprie funzioni deve:
a) mantenere costantemente la propria indipendenza ed autonomia;
b) adempiere al proprio ministero con la massima diligenza;
c) mantenere rapporti corretti con i colleghi;
d) applicare gli onorari ed i diritti accessori nella misura stabilita dal tariffario
vigente;
e) astenersi rigorosamente da comportamenti di illecita concorrenza;
f) indicare nella propria parcella le singole voci del tariffario e specificare
le spese sostenute;
g) curare che gli atti da rogare o da autenticare non siano contrari a norme
imperative o all'ordine pubblico dello stato in cui gli atti stessi debbano
dispiegare i loro effetti.
-
Art. 20 -
(Divieti)
E' fatto divieto al Notaio:
a) di pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;
b) di accaparrare la clientela offrendo prestazioni a mezzo di agenzie o procacciatori;
c) di ricevere o autenticare atti che possano essere usati come prove in controversie,
anche compromesse in arbitri, nelle quali stia esplicando la propria attività
di avvocato;
d) di esercitare le proprie funzioni al di fuori del territorio della Repubblica
di San Marino.
TITOLO
IV
ORGANI DELL'ORDINE
- Art. 21 -
(Organi)
Sono Organi dell'Ordine:
1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Consiglio;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche all'interno dell'Ordine sono del tutto gratuite e pertanto coloro
che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.
CAPO
I
ASSEMBLEA
- Art. 22 -
(Definizione)
L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito
il versamento delle quote sociali.
Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto al voto su ciascun argomento.
Gli iscritti all'Ordine ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle assemblee
senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli
iscritti, nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale
e professionale.
-
Art. 23 -
(Competenze dell'Assemblea)
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre
di ogni anno ed ha le seguenti competenze:
1. discute e approva o modifica il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
2. provvede alla elezione dei membri del Consiglio;
3. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendoli fra gli
iscritti a Ordini o Collegi professionali sammarinesi;
4. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi
competenti;
5. discutere e deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine
che dal presente statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.
-
Art. 24 -
(Avviso di convocazione)
L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata,
telegramma o telefax, da spedirsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione,
nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione
e l'elenco degli argomenti da trattare.
Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo
della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima
convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal
presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione
deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.
-
Art. 25 -
(Convocazione obbligatoria)
Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta
domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto degli iscritti all'Albo
e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.
Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda,
il Collegio dei Revisori o gli iscritti all'Albo richiedenti possono procedere
direttamente alla convocazione.
-
Art. 26 -
(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)
L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita,
in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti all'Albo
ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto
al voto.
L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi
gli astenuti.
L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente
prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche
in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa
sono presenti tutti gli iscritti all'Albo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno
degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali
non si senta sufficientemente informato.
-
Art. 27 -
(Adempimenti iniziali)
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento
di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione
dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale. Una volta constatata
la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione
medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate
da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi
motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.
- Art. 28 -
(Modalità di svolgimento delle Assemblee)
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione
scelte dal Presidente.
Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente
redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità
del Presidente, e da entrambi sottoscritto.
Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni
degli iscritti.
-
Art. 29 -
(Rinnovo delle cariche)
L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori
dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti
la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt.27, 28,
29 e 30 della Legge 20.02.1991, n. 28.
CAPO
II
CONSIGLIO
- Art. 30 -
(Definizione)
L'Ordine è retto da un Consiglio composto da cinque membri.
Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente
eletti dopo la scadenza del Consiglio.
Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto
che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla
naturale scadenza del Consiglio.
-
Art. 31 -
(Poteri)
Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 20.02.1991,
n.28, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile
per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni
che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri
organi o di altri enti.
In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella
sua specifica competenza:
1. cura la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti all'Ordine e del Registro
dei Praticanti e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni
ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione al Dicastero alla Giustizia,
alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria agli Affari
Interni, alla Segreteria agli Affari Esteri, al Tribunale Commissariale, al
Tribunale Amministrativo, all'Ufficio del Registro, all'Ufficio Tributario e
all'Istituto per la Sicurezza Sociale;
2. cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione legale e notarile
e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;
3. opera per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigila sull'uso
del titolo professionale;
4. esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
5. si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal Titolo III
del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione più
consona allo spirito della professione legale e notarile, e fissa all'occorrenza
nuovi principi deontologici;
6. si adopera per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e
culturale degli iscritti nonché lo studio di argomenti di interesse professionale,
promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;
7. tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche
agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi
penali;
8. propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali,
le loro modifiche ed il loro aggiornamento;
9. esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
10. delibera la convocazione dell'Assemblea dell'Ordine quando sia obbligatorio
a norma di legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno
ed inoltre quando sia richiesto da un quinto degli iscritti all'Ordine o dal
Collegio dei Revisori, così come previsto nel precedente art. 25;
11. stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui
a carico degli iscritti all'Ordine e all'Albo, nonché delle tasse per
il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni
dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese
necessarie per il funzionamento dell'Ordine, così come previste nel Bilancio
preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;
12. si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo
e tra questi ed i loro clienti;
13. provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e alla gestione finanziaria
e compila annualmente il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo;
14. designa i propri rappresentanti in organismi, commissioni, enti e simili,
sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.
Sulle domande di iscrizione all'Ordine o all'Albo il Consiglio Direttivo deve
deliberare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della domanda.
-
Art. 32 -
(Presidente, Segretario e Tesoriere)
Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario
ed un Tesoriere.
Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni
conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.
Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea,
la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine, all'Albo e al Registro
dei Praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati
ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.
Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei
pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine,
la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione
finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.
-
Art. 33 -
(Convocazione)
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma,
telex o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per
la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere
fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.
Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta
richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio
dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per
tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.
-
Art. 34 -
(Validità delle sedute)
Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque
validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte
per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
-
Art. 35 -
(Deliberazioni)
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.
In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito
libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
CAPO
III
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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Art. 36 -
(Definizione)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile
dell'Ordine.
Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed
esprime il proprio parere sia sul Bilancio preventivo che su quello consuntivo.
-
Art. 37 -
(Composizione)
Il Collegio dei Revisori è composto di due Revisori effettivi che rimangono
in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.
Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che
sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza
dell'intero Collegio.
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Art. 38 -
(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)
I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee
degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.
I Revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.
TITOLO
IV
AZIONE DISCIPLINARE
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Art. 39 -
(Sanzioni)
Il Consiglio dell'Ordine può dar corso all'azione disciplinare nei confronti
dell'Avvocato e Notaio iscritto all'Albo che, nell'esercizio della sua attività
professionale, in qualunque modo abbia recato nocumento alla propria dignità
professionale ovvero al decoro ed indipendenza della classe forense e notarile
ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, se ne ravvisi
la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed
applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art.
47 della Legge 20.02.1991, n. 28;
b) censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art.
48 della Legge 20.02.1991, n. 28;
c) sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le
modalità indicati dall'art. 49 della Legge 20.02.1991, n. 28;
d) cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati
dall'art. 50 della Legge 20.02.1991, n. 28;
e) radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità
indicati dall'art. 51 della Legge 20.02.1991, n. 28.
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Art. 40 -
(Procedimento disciplinare)
Il Consiglio dell'Ordine, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa
da un iscritto all'Albo, dopo aver compiuto una verifica della fondatezza della
notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono
essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata
l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la
violazione.
La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza
anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione
e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita,
fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario
per il rispetto del suddetto termine. Ove il recapito della lettera raccomandata
si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica,
da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari
in materia penale.
Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere
eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può, anche prima della data
fissata per la convocazione, prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti
e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti,
indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie,
chiedere un rinvio e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il
convocato tuttavia non compare, il Consiglio, dopo aver accertato la regolarità
della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche
in sua assenza.
Una volta acquisiti tutti gli incombenti e gli altri elementi eventualmente
addotti dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione
disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa
prevista.
Le deliberazioni concernenti sanzioni debbono essere chiaramente ed esaurientemente
motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono
state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi
presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.
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Art. 41 -
(Ricorsi)
Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni è ammesso
ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio
di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio
presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.
Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.
Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso
anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo
comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato
e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve
essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.
Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i sessanta giorni successivi
al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.
Ove la Commissione non si pronunci entro il termine fissato dal comma che precede,
il ricorso si intende accolto.
Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.
Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono
state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso
alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.
I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere
del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.
Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che
dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere
anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.
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Art. 42 -
(Comunicazione della sanzione agli Organi competenti)
Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del
Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui alle
lettere b), c), d) ed e) del superiore art. 40, agli interessati, al Dicastero
alla Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.
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Art. 43 -
(Procedimento per la sanzione del richiamo)
Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti artt. 39, 40, 41 e 42,
non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili
e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover
adottare la sanzione del richiamo.
In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta
dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della Legge
20 febbraio 1991, n. 28.
TITOLO
V
BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
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Art. 44 -
(Bilancio preventivo e Conto consuntivo)
Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo sono compilati con riferimento
al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio
preventivo dell'esercizio futuro e del Conto consuntivo dell'esercizio decorso.
Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo
sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione.
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Art. 45 -
(Redazione del Conto consuntivo)
Il Conto consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi
nel corso dell'esercizio.
Le entrate e le uscite debbono essere annotate su apposito registro.
TITOLO
VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
ISCRIZIONE ALL'ORDINE E ALL'ALBO PER GLI AVVOCATI E NOTAI GIÀ ISCRITTI
ALL'ALBO DEI DIFENSORI E ALL'ALBO DEI NOTAI
-
Art. 46 -
(Iscrizione degli Avvocati e Notai già iscritti agli Albi previgenti)
Tutti gli avvocati e notai che alla data di entrata in vigore del presente Decreto
sono già iscritti all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori, tenuti
ai sensi delle leggi previgenti, sono iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai
e al relativo Albo, senza necessità del tirocinio, di cui all'art. 8,
e dell'esame di abilitazione, di cui all'art. 7, con le modalità previste
negli articoli che seguono.
Sono parimenti ammessi all'iscrizione all'Ordine ed all'Albo degli Avvocati
e Notai, senza necessità di tirocinio e di esame, anche coloro che, in
base alle leggi previgenti, erano iscritti al solo Albo dei Difensori o al solo
Albo dei Notai, con le stesse modalità previste negli articoli che seguono,
in quanto applicabili; in tal caso essi potranno esercitare la sola attività
di avvocato, se precedentemente erano iscritti al solo Albo dei Difensori, o
la sola attività di notaio, se precedentemente erano iscritti al solo
Albo dei Notai. Della limitazione di attività deve essere fatta apposita
menzione nell'Albo.
-
Art. 47 -
(Domanda di iscrizione e documenti da allegare)
Coloro che intendono essere iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai ed eventualmente
anche al relativo Albo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente,
debbono farne richiesta al Commissario Straordinario di cui all'art. 54 della
Legge 20 febbraio 1991, n. 28, presentando apposita domanda presso il Tribunale
Commissariale entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente
Statuto; alla domanda debbono essere allegati i documenti comprovanti l'iscrizione
all'Albo dei Notai e all'Albo dei Difensori, il possesso di tutti i requisiti
di cui all'art. 5, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e), per
l'iscrizione all'ordine, ed eventualmente anche i documenti comprovanti l'assenza
delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6, per l'iscrizione
all'Albo, fatto salvo quanto previsto nell'art. 55.
Coloro che chiedono l'iscrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 46 debbono
allegare i documenti comprovanti l'iscrizione al solo Albo dei Difensori o al
solo Albo dei Notai.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario, esaminate
le domande, provvede a compilare l'elenco di quanti risultino in possesso dei
requisiti per l'iscrizione all'Ordine e l'elenco di quanti risultino in possesso
anche dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
- Art. 48 -
(Assemblea per la nomina del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori
dei Conti)
Entro i quindici giorni successivi alla formazione degli elenchi di cui all'ultimo
comma dell'articolo precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare
l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere all'elezione
del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi
con le modalità previste nell'art. 24; la data della riunione non può
essere fissata a più di venti giorni dalla data di spedizione della convocazione.
L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio
e dei Revisori con le stesse modalità stabilite negli artt. 22 e 55.
Gli iscritti negli elenchi, ai fini elettorali, sono considerati rispettivamente
come iscritti all'Ordine ed eventualmente anche all'Albo.
Il Consiglio dell'Ordine provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria
le tasse di iscrizione, il contributo annuo ed il massimale assicurativo, di
cui all'art. 6, primo comma, lettera b), e procede quindi alla formale iscrizione
all'Ordine, ed eventualmente anche all'Albo, di quanti abbiano effettuato il
versamento delle tasse e dei contributi ed abbiano prodotto il documento comprovante
la stipula della polizza assicurativa.
In attesa dell'iscrizione all'Ordine e all'Albo, così come disciplinati
dal presente Capo, gli avvocati e notai iscritti agli albi tenuti ai sensi delle
leggi previgenti possono continuare ad esercitare la professione per un periodo
massimo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
CAPO
II
NORME TRANSITORIE PER I PRATICANTI
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Art. 49 -
(Completamento del tirocinio ed esame di abilitazione)
Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto abbiano già iniziato
il tirocinio ai sensi della Legge 31 ottobre 1968 n. 39 e della Legge 4 maggio
1979 n. 24, completano il tirocinio e sostengono il relativo colloquio secondo
le modalità fissate dalle citate leggi.
CAPO
III
NORME TRANSITORIE PER GLI ISCRITTI ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
-
Art. 50 -
(Durata del tirocinio per gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza)
Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso
di laurea in giurisprudenza sono tenuti, ai fini del conseguimento dell'idoneità
professionale e conseguente iscrizione all'Ordine, allo svolgimento del tirocinio
cosi come disciplinato dalle Leggi n. 39/1968 e n. 24/1979 ed al superamento
del colloquio dalle citate leggi previsto. Il periodo di tirocinio in tale ipotesi
è di diciotto mesi. Sono tenuti inoltre alla frequenza dei corsi organizzati
dall'Istituto Giuridico secondo modalità che tengano conto degli impegni
lavorativi degli aspiranti.
La presente norma transitoria cessa di aver vigore il 31 dicembre 2002.
CAPO
IV
AVVOCATI E NOTAI STRANIERI
-
Art. 51 -
(Esercizio dell'attività da parte di avvocati stranieri)
Gli avvocati e procuratori stranieri, purché, regolarmente abilitati
all'esercizio della professione nello Stato da cui provengono, possono svolgere
in territorio sammarinese, con carattere di temporaneità, le funzioni
di cui all'art.4, lettera b) alle seguenti condizioni:
a) che lo Stato da cui essi provengono conceda analoga facoltà agli avvocati
sammarinesi;
b) che essi agiscano di concerto con un avvocato sammarinese iscritto all'Albo,
presso il quale debbono eleggere domicilio;
c) che, prima dell'inizio dell'attività, essi abbiano inviato al Presidente
del Consiglio dell'Ordine, a mezzo di lettera raccomandata A.R., apposita comunicazione
nella quale debbono essere indicati i dati anagrafici e professionali e il nome
dell'avvocato sammarinese presso il quale hanno eletto domicilio;
d) che essi rispettino le norme deontologiche dettate dal presente Statuto.
-
Art. 52 -
(Atti rogati o autenticati da notai stranieri)
I notai stranieri non possono esercitare le loro funzioni nel territorio della
Repubblica di San Marino.
Agli atti rogati o autenticati all'estero da notai stranieri è tuttavia
accordata piena efficacia anche in territorio sammarinese purché, non
siano contrari a norme imperative o all'ordine pubblico ed a condizione che
lo Stato estero cui appartiene il notaio straniero riconosca analoga efficacia
agli atti rogati o autenticati da notai sammarinesi a parità di condizioni.
-
Art. 53 -
(Accordi internazionali)
Nelle materie disciplinate dai due articoli che precedono è comunque
fatto salvo quanto previsto in eventuali accordi internazionali conclusi dalla
Repubblica di San Marino.
CAPO
V
NORME FINALI
- Art. 54 -
(Ricorsi)
Contro i provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario e dal Consiglio
dell'Ordine ai sensi del Capo I del presente Titolo sono ammessi il ricorso
per opposizione ed il ricorso al Tribunale Amministrativo cosi come disciplinati
dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68.
-
Art. 55 -
(Deroghe transitorie al regime delle incompatibilità)
Possono essere iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai, ai sensi di quanto
disposto nel Capo I del presente titolo:
a) in deroga alle incompatibilità previste dall'art. 6, secondo comma,
lettere a) e c), gli avvocati e notai, già iscritti all'Albo dei Notai
e all'Albo dei Difensori che all'entrata in vigore del presente Statuto sono
titolari di licenza almeno dal 27 marzo 1992;
b) in deroga all'incompatibilità prevista dall'art. 6, secondo comma,
lettera d), gli avvocati e notai, già iscritti all'Albo dei Notai e all'Albo
dei Difensori, che siano pensionati in base al regime delle pensioni statali
di cui alla Legge 8 marzo 1927, n. 7.
-
Art. 56 -
(Abrogazioni)
Sono abrogate le Leggi 1 dicembre 1967, n. 50, 1 dicembre 1967, n. 51, 1 dicembre
1967, n. 52, e I dicembre 1967, n. 53, le quali continueranno tuttavia a trovare
applicazione come tariffe professionali fino a che non vengano sostituite dalle
nuove predisposte dall'Ordine ed approvate dalla Commissione Nazionale delle
Libere Professioni cosi come previsto dal presente Statuto e dalla Legge 20
febbraio 1991, n. 28.
Le norme contenute nel presente Statuto e nella Legge 20 febbraio 1991, n. 28,
in materia di sanzioni disciplinari si applicano alle sole infrazioni disciplinari
commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.
-
Art. 57 -
(Avvocatura dello Stato)
Gli Avvocati e Notai appartenenti all'Avvocatura dello Stato non sono soggetti
alla disciplina dettata dal presente Statuto.
Essi sono tuttavia tenuti a rispettare le regole deontologiche previste nel
Titolo III del presente Statuto, in quanto non contrastanti con norme inderogabili
sul pubblico impiego che contengano una diversa disciplina della loro attività
professionale.
-
Art. 58 -
(Entrata in vigore del presente Statuto)
Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del Decreto Reggenziale col quale è concesso il riconoscimento
giuridico all'Ordine degli Avvocati e Notai.
Decreto 28 gennaio 2004 n.11
Modifiche all'art.7 del Decreto 26 aprile 1995 n.56
Riconoscimento giuridico Ordine Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino
Noi
Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Vista la delibera
del Congresso di Stato in data 26 aprile 1995 n.14
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art.1
Il 6° e il 7° comma dell'articolo 7 del Decreto 26 aprile 1995 n.56
sono così modificati:
"L'esaminando
dovrà sostenere una prova scritta, costituita da uno o più temi,
vertente una materia di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale,
redazione di atti notarili.
Il candidato è
tenuto altresi a sostenere una prova orale sulle seguenti materie:
- diritto civile
- diritto processuale civile
- diritto penale
- diritto processuale
penale
- diritto amministrativo
- notarile".
Art.2
Il 9° comma dell'articolo 7 del Decreto 26 aprile 1995 n.56 sono così modificato:
"L'esame ha scadenza semestrale e si svolge nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno; all'esame sono ammessi solamente coloro che ne abbiano fatto domanda rispettivamente entro il 20 giugno e il 20 dicembre di ciascun anno.".
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2004/1703 d.F.R.
I
CAPITANI REGGENTI
Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini
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